A cura della Redazione

I sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno diffidato il sindaco di Pompei, il segretario generale del Comune e il comandante della Polizia Municipale dall’imporre al personale di lavorare nei giorni di festività infrasettimanali di Natale e Santo Stefano e, successivamente, Capodanno ed Epifania. Nello stesso tempo, chiedono un incontro immediato per cercare una soluzione condivisa, riservandosi di adire alle vie legali con un esposto alla Procura della Repubblica qualora fosse imposta la prestazione lavorativa ai vigili urbani.

Come avevamo annunciato, le organizzazioni dei lavoratori non sono disponibili a piegarsi alle esigenze del Comune. Dal momento che non viene più elargita ai vigili urbani l’indennità di turno, non intendono accollarsi sacrifici che non rientrano nelle loro competenze. Per questo motivo i sindacati hanno fatto indirettamente sapere ai vigili urbani di Pompei che non devono sentirsi impegnati a rispettare la "disposizione di servizio n.7 del 21/12/2018 a firma del dirigente della Polizia municipale indirizzata al Personale di Vigilanza di prestare servizio le giornate del 25 e 26 dicembre 2018, nonché dell'1 e 6 gennaio 2019, motivando l’iniziativa ai contenuti della nota Prefettizia n.39465 del 18.12.2018 e alla nota segretariale n.58891 di pari data".

Il documento sindacale ha spiegato che il servizio di Polizia Municipale del Comune di Pompei non è organizzato in turnazione e per questo motivo le festività infrasettimanali devono considerarsi di riposo, e che l’intervento a riguardo del segretario generale e del comandante Petrocelli non sarebbero coerenti perché non è possibile addurre la necessità della tutela dell’ordine pubblico al fine di giustificare l’obbligo della prestazione nel giorno festivo infrasettimanale, considerato che ai vigili urbani non compete tutelarlo. Tant’è che l’ordine pubblico non può essere disposto dal comandante se non dietro esplicita richiesta della Prefettura, con relativa copertura dell’indennità fornita dallo stesso organo governativo.

Inoltre la giurisprudenza ha sancito il principio che ai lavoratori deve essere riconosciuto il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali e che per le stesse è prevista la possibilità del rifiuto. Difatti la Corte di Cassazione ha precisato a riguardo: “Il lavoratore può rifiutare la prestazione lavorativa durante i festivi anche se questa viene richiesta dal datore di lavoro. Anche in presenza del suo rifiuto a fornire attività lavorativa, infatti, il lavoratore non perde il diritto alla normale retribuzione. Inoltre non può essergli contestata l’assenza ingiustificata, costituendo la presenza al lavoro nelle festività una libera scelta del lavoratore. E’ chiaro quindi che al lavoratore non essere imposto di lavorare nei giorni festivi e di conseguenza il lavoro festivo non è obbligatorio”.

Fatte queste precisazioni, i responsabili territoriali di CGIL FP,  UIL FPL e CISL FP, unitamente alla RSU, in merito alla disposizione di servizio avente oggetto le festività natalizie 2018,  ricordano che permane lo stato di agitazione del personale proclamato nei mesi scorsi e che pertanto sono sospese le prestazioni al di fuori del normale orario di lavoro.