Ecco il manifesto con il quale il difensore civico avvisa la cittadinanza circa l´illegittimità del canone di depurazione.
Il Difensore Civico informa la cittadinanza che la Corte costituzionale, con sentenza n.335 del 10.10.08, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dellart.14 comma 1, legge 5 gennaio 1994 n°36 (disposizioni in materia di risorse idriche), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fornitura e depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.
Non cè dubbio alcuno che la decisione della Consulta è di significativo valore in quanto latto legislativo (innanzi precisato) cessa di avere valore nei confronti di tutti i soggetti ai quali si riferisce.
Non potendosi, e conseguentemente, richiedere agli utenti, in mancanza della controprestazione, il pagamento del corrispettivo- quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione, atteso che anche la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione ha natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali e non di tributo, questo DIFENSORE CIVICO, quale garante della legalità, al fine di strutturare, per la questione sottoposta al suo esame, una proposta risolutiva, che possa incidere sulle dedotte disfunzioni e carenze, e senza sconfinare nel merito di decisioni di natura decisamente politica, ha richiesto alla SOCIETA G.O.R.I. Gestione Ottimale Risorse Idriche-S.p.A. nella sua qualità di gestore del servizio idrico integrato sul territorio, ritenendo la proposta possibile in concreto,di Sospendere le domande di pagamento e di Riformulare le fatture inviate agli utenti, con detrazione dei costi per depurazione.
Il Difensore Civico
avv. A.M.GALBIATI
Illegittimo il canone di depurazione. Lettera del Difensore Civico
Ecco il manifesto con il quale il difensore civico avvisa la cittadinanza circa l´illegittimità del canone di depurazione.
Il Difensore Civico informa la cittadinanza che la Corte costituzionale, con sentenza n.335 del 10.10.08, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dellart.14 comma 1, legge 5 gennaio 1994 n°36 (disposizioni in materia di risorse idriche), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fornitura e depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.
Non cè dubbio alcuno che la decisione della Consulta è di significativo valore in quanto latto legislativo (innanzi precisato) cessa di avere valore nei confronti di tutti i soggetti ai quali si riferisce.
Non potendosi, e conseguentemente, richiedere agli utenti, in mancanza della controprestazione, il pagamento del corrispettivo- quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione, atteso che anche la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione ha natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali e non di tributo, questo DIFENSORE CIVICO, quale garante della legalità, al fine di strutturare, per la questione sottoposta al suo esame, una proposta risolutiva, che possa incidere sulle dedotte disfunzioni e carenze, e senza sconfinare nel merito di decisioni di natura decisamente politica, ha richiesto alla SOCIETA G.O.R.I. Gestione Ottimale Risorse Idriche-S.p.A. nella sua qualità di gestore del servizio idrico integrato sul territorio, ritenendo la proposta possibile in concreto,di Sospendere le domande di pagamento e di Riformulare le fatture inviate agli utenti, con detrazione dei costi per depurazione.
Il Difensore Civico
avv. A.M.GALBIATI
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