A cura della Redazione
Illegittimo il canone di depurazione. Lettera  del Difensore Civico Ecco il manifesto con il quale il difensore civico avvisa la cittadinanza circa l´illegittimità del canone di depurazione. Il Difensore Civico informa la cittadinanza che la Corte costituzionale, con sentenza n.335 del 10.10.08, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art.14 comma 1, legge 5 gennaio 1994 n°36 (disposizioni in materia di risorse idriche), nella parte in cui prevede che “la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fornitura e depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”. Non c’è dubbio alcuno che la decisione della Consulta è di significativo valore in quanto l’atto legislativo (innanzi precisato) cessa di avere valore nei confronti di tutti i soggetti ai quali si riferisce. Non potendosi, e conseguentemente, richiedere agli utenti, in mancanza della controprestazione, il pagamento “del corrispettivo- quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione”, atteso che “anche la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione ha natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali e non di tributo”, questo DIFENSORE CIVICO, quale garante della legalità, al fine di strutturare, per la questione sottoposta al suo esame, una proposta risolutiva, che possa incidere sulle dedotte disfunzioni e carenze, e senza sconfinare nel merito di decisioni di natura decisamente politica, ha richiesto alla SOCIETA’ G.O.R.I. – Gestione Ottimale Risorse Idriche-S.p.A. nella sua qualità di gestore del servizio idrico integrato sul territorio, ritenendo la proposta possibile in concreto,di Sospendere le domande di pagamento e di Riformulare le fatture inviate agli utenti, con detrazione dei costi per depurazione. Il Difensore Civico avv. A.M.GALBIATI