La legge elettorale non è una legge qualsiasi. È la legge attraverso la quale il principio fondamentale contenuto nell’articolo 1 della Costituzione, «La sovranità appartiene al popolo», si trasforma concretamente in rappresentanza politica.
Per questo motivo le modifiche attualmente all’esame del Parlamento meritano un’attenzione particolare. Il testo è ancora in evoluzione: il Senato sta esaminando la riforma e sono intervenuti emendamenti significativi. Non è quindi corretto affermare oggi che la legge sia certamente “incostituzionale”. È però possibile individuare profili di possibile contrasto con la Costituzione che, qualora il testo fosse approvato in questa configurazione, potrebbero diventare oggetto di scrutinio della Corte costituzionale.
Il primo problema: 9.000-10.000 firme per le nuove formazioni
Uno dei punti più controversi riguarda le sottoscrizioni necessarie per presentare le candidature.
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Secondo la formulazione attualmente discussa, per determinate nuove formazioni non presenti in Parlamento il numero minimo delle firme salirebbe da 1.500 a 9.000, fino a un massimo di 10.000, mentre aumenterebbe da un terzo alla metà il numero delle circoscrizioni nelle quali è necessario presentarsi. Parallelamente, continuerebbero a esistere esenzioni o regimi molto più favorevoli per forze politiche già rappresentate nelle istituzioni.
Ed è qui che nasce il primo grande interrogativo costituzionale.
L'articolo 3 della Costituzione impone il principio di uguaglianza e di ragionevolezza. Il legislatore può certamente stabilire requisiti per evitare candidature meramente fittizie. Ma la differenza di trattamento deve essere ragionevole e proporzionata.
Se la raccolta delle firme diventasse talmente gravosa da costituire, nella sostanza, una barriera all'ingresso per le nuove formazioni, mentre i partiti già presenti in Parlamento ne fossero esonerati, potrebbe determinarsi un vantaggio strutturale per chi è già dentro il sistema politico.
La legge elettorale non dovrebbe trasformarsi in uno strumento attraverso il quale chi è già rappresentato rende eccezionalmente difficile la competizione a chi tenta di entrarvi.
Articolo 49: il diritto di concorrere alla politica nazionale
Il secondo punto riguarda direttamente l’articolo 49 della Costituzione, secondo cui: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».
La parola decisiva è “concorrere”. Non basta riconoscere formalmente la libertà di fondare un partito. Occorre che esista una possibilità effettiva e ragionevole di partecipare alla competizione elettorale.
Naturalmente l'articolo 49 non attribuisce automaticamente a qualsiasi formazione politica il diritto di comparire sulla scheda senza condizioni. Ma requisiti sproporzionati potrebbero comprimere concretamente il pluralismo politico tutelato dalla Costituzione.
Un conto è chiedere firme per dimostrare l'effettiva consistenza di una formazione. Altro è costruire una soglia che rischi di diventare una barriera economica, organizzativa e territoriale.
Articoli 48 e 51: libertà del voto e accesso alle cariche elettive
C'è poi il rapporto con gli articoli 48 e 51 della Costituzione.
La libertà del voto non riguarda soltanto il momento materiale in cui l'elettore traccia una croce sulla scheda. La Corte costituzionale, intervenendo più volte sulle leggi elettorali, ha chiarito quanto siano importanti la rappresentatività, la libertà di scelta e la ragionevolezza dei meccanismi attraverso i quali i voti vengono trasformati in seggi.
Anche l'accesso alle cariche elettive deve avvenire «in condizioni di eguaglianza», come stabilisce l'articolo 51.
Se dunque il sistema producesse una distinzione eccessiva tra candidati appartenenti ai partiti parlamentari e candidati appartenenti a nuove formazioni, il problema costituzionale non potrebbe essere liquidato come una semplice questione burocratica.
Premio di maggioranza: attenzione alla rappresentatività
Un ulteriore nodo riguarda il premio di governabilità. Il testo prevede un premio di 70 deputati e 35 senatori qualora una lista o coalizione raggiunga almeno il 42% dei voti validi, entro determinati limiti complessivi di seggi.
La Corte costituzionale non ha mai dichiarato illegittimo, in quanto tale, un premio di maggioranza. Ha però posto un principio fondamentale: la ricerca della governabilità non può determinare una compressione irragionevole della rappresentatività e dell'eguaglianza del voto.
È la lezione che emerge, in particolare, dalle sentenze della Corte costituzionale n. 1/2014 e n. 35/2017.
Pertanto anche il rapporto tra il 42% dei voti, il premio attribuito e il numero finale dei parlamentari deve essere valutato alla luce dei principi costituzionali.
Capilista bloccati e libertà dell'elettore
Il Senato ha approvato un emendamento che introduce fino a tre preferenze, mantenendo tuttavia i capilista bloccati.
Questo attenua uno dei problemi originari del testo, ma non elimina completamente la questione.
La Corte costituzionale ha già censurato sistemi nei quali lunghe liste bloccate privavano sostanzialmente l'elettore della possibilità di incidere sulla scelta degli eletti. Occorrerà quindi verificare il funzionamento concreto del nuovo meccanismo e, soprattutto, quello dei candidati collegati al premio.
Il punto politico e costituzionale: la democrazia deve essere contendibile
La questione più importante, però, supera i tecnicismi.
Una democrazia è realmente tale quando chi governa può essere sostituito e quando nuove forze possono entrare nella competizione politica in condizioni ragionevoli.
Gli articoli 1, 3, 48, 49 e 51 della Costituzione, letti insieme, delineano un ordinamento fondato sulla sovranità popolare, sull'uguaglianza, sulla libertà del voto, sul pluralismo e sulla possibilità dei cittadini di concorrere alla determinazione della politica nazionale. Per questo una legge elettorale non dovrebbe mai produrre due categorie:
i partiti che sono già dentro e possono presentarsi con procedure agevolate e i cittadini che sono fuori e devono superare ostacoli enormemente maggiori per poter semplicemente partecipare.
Il Parlamento ha certamente il potere di disciplinare la presentazione delle liste. Ma quel potere incontra un limite: la ragionevolezza e la proporzionalità delle restrizioni poste all'esercizio dei diritti politici.
Ed è precisamente su questo terreno che la nuova disciplina delle firme merita, a mio avviso, la verifica costituzionale più severa.
La sovranità appartiene al popolo, non ai partiti già rappresentati
La Costituzione non garantisce ai partiti un posto in Parlamento. Garantisce ai cittadini il diritto di partecipare democraticamente alla vita della Repubblica.
Una legge che favorisse eccessivamente chi è già presente e rendesse sproporzionatamente difficile l'ingresso di nuovi soggetti rischierebbe di trasformare la rappresentanza da competizione aperta a sistema protetto.
Ed è proprio ciò che una democrazia costituzionale deve evitare. La governabilità è importante. La stabilità è importante. Ma vengono dopo un principio ancora più importante: il Parlamento appartiene ai cittadini e deve rimanere contendibile.
(a cura dell'avvocato Lelio Mancino)


