A cura della Redazione
Il Tar della Campania, Sezione Prima, ha respinto la class-action intentata dalla Federconsumatori Campania-area metropolitana di Napoli, e dai cittadini riunitisi nel Comitato di Boscotrecase, per denunciare i disservizi della EAV S.p.A. e della Circumvesuviana. Disservizi che, nei mesi scorsi, avevano creato non pochi disagi agli utenti, soprattutto studenti e lavoratori. In sostanza, i giudici amministrativi hanno scritto che "la giunta regionale della Regione Campania ha approvato il piano dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, ai sensi degli articoli 5, 16 e 17 della legge regionale n. 3 del 2002, attribuendo agli enti resistenti (EAV e Circumvesuviana, ndr) uno stanziamento inferiore all’anno precedente, con contrazione delle risorse pari al 15%. Tale contrazione - si legge nella sentenza - ha determinato una serie di disagi e disfunzioni dovute alla diradazione degli orari di partenza dei treni, con sovraffollamento delle corse, aumento del traffico automobilistico e peggioramento della qualità della vita per gli studenti ed i lavoratori pendolari". Quindi, c´è stato il riconoscimento dei disagi in ogni caso arrecati all´utenza. Tuttavia, secondo il TAR, "non sono poche le difficoltà ad individuare l´interesse collettivo, alla cui tutela sono legittimate le associazioni di categoria (...). Nel caso di specie, la forte contrazione delle corse (sia in virtù della riduzione degli orari di esercizio, sia per effetto della diradazione dell’intervallo temporale fra una corsa e l’altra) costituisce un pregiudizio indistintamente riferibile a qualsiasi utente del servizio pubblico di trasporto locale. Tanto premesso, può seriamente dubitarsi della riconducibilità di tale pregiudizio ad una posizione di diritto soggettivo perfetto (...). Si invoca la generica violazione delle carte di servizio, mentre, nella sostanza, il ricorrente mira ad ottenere una modifica nell’organizzazione del servizio pubblico (mediante riespansione del numero delle corse) (...). Pertanto, allo stato, la domanda azionata non può trovare accoglimento", conclude la sentenza del TAR.