A cura della Redazione

Non sono tantissime le misure relative agli investimenti. La più importante è rappresentata dal Superammortamento al 140% sull’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria di beni strumentali nuovi da parte di imprese e professionisti, nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016. In pratica, sfruttando il Superammortamento del 140% sarà possibile maggiorare le ordinarie quote di ammortamento, ed i canoni di leasing di un importo pari al 40%, arrivando a dedurre al termine del periodo, il 140% del prezzo totale di acquisto del bene strumentale. La maggiore deduzione del 40% deve essere ripartita durante tutta la durata del periodo fiscale di ammortamento del cespite, in proporzione alle quote stanziate e dedotte. Ricordiamo che, per le imprese il super ammortamento nel primo esercizio è dimezzato, essendo la quota ordinariamente deducibile ridotta alla metà.

Lo scopo è di agevolare gli investimenti produttivi delle imprese, accelerando il processo di ammortamento del cespite in oggetto che, sia chiaro, deve essere strettamente inerente al core business dell’azienda, utilizzato durevolmente ed essere conseguentemente iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali. Rientrano nell’agevolazione anche i beni di costo inferiore a €. 516, con super ammortamento del 140% interamente nell’anno dell’acquisto. I beni mantengono il requisito di strumentalità e danno dunque diritto al  super ammortamento del 140%, sia se utilizzati direttamente dall’impresa, sia se concessi a terzi in locazione, a fronte del pagamento di un corrispettivo.
L’incentivo spetta anche per beni che l’impresa acquirente concede a terzi in comodato, purché essi siano utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante (Circolare 90/E/2001). I beni strumentali devono poi essere caratterizzati dal requisito di novità, nel senso di non essere mai stati utilizzati da altri soggetti. Questo requisito non decade nel caso di beni esposti in show room ed utilizzati esclusivamente dal rivenditore a soli scopi dimostrativi.
L’agevolazione riguarda anche gli investimenti realizzati con contratto di leasing. In tal caso l’acquisto di beni in leasing consente generalmente di sfruttare l’incentivo più rapidamente. La maggiorazione del 40% (rapportata alla quota capitale dei canoni) si calcola sui canoni dedotti, quindi sugli importi ragguagliati alla metà del periodo di ammortamento. Per i beni acquistati, la deduzione è commisurata alle quote di ammortamento quindi, per avviare l’utilizzo del 40% da parte delle imprese, occorrerà che il bene entri in funzione, in modo da consentire la deduzione dell’ammortamento e, correlativamente, della maggiorazione del 40%.
Nel caso della distribuzione automatica rientrano nell’agevolazione gli investimenti relativi a tutti gli strumenti che fanno parte dell’attività d’impresa: dai distributori automatici ai sistemi di pagamento, dai palmari alle attrezzature che il personale adopera nello svolgimento dell’attività quotidiana.
Non rientrano nell’agevolazione gli investimenti relativi ai beni immobili (stabilimenti, capannoni, fabbricati, ecc.)

Poiché quest’agevolazione fiscale riguarda anche gli automezzi, vediamo cosa accade se un’impresa volesse rinnovare il proprio parco automezzi, analizzando le possibili situazioni.

Auto a deducibilità integrale
Un auto si considera a deducibilità integrale se impiegata come strumentale nel core business aziendale o ad uso pubblico (tassisti, autoscuole, noleggiatori ecc.).  In tal caso il superammortamento 2016 produce effetti identici a quelli prodotti su ogni altro tipo di cespite: la deduzione fiscale sarà pari al 140% del costo da ripartire lungo la durata fiscale prevista per l’ammortamento.

In termini di risparmio di imposte ciò significa che:

  • per i soggetti IRES, fermo restando l’aliquota del 27,50%, ci sarà un risparmio dell’11%;
  • per i soggetti IRPEF il risparmio di imposte potrebbe salire al 18% per i redditi d’impresa più elevati.

Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti
Per le auto concesse in uso promiscuo a dipendenti, il super ammortamento è sempre pari al 40% del costo effettivo, ma la deduzione è limitata, come per le quote ordinarie, al 70%; la deduzione è dunque pari al 28% del costo con un’agevolazione IRES pari a circa l’8%.

Auto aziendali non assegnate
Le auto non assegnate hanno un limite superiore di deducibilità fiscale pari ad euro 18.076, limite che sale a 25.823 euro per gli agenti.
Il super ammortamento 2016 alza del 40% i suddetti limiti.
Ciò significa che
- se il costo dell’auto non assegnata è pari o inferiore ai limiti sopra indicati, allora il super ammortamento sarà pari al 40% di tale ammontare;
- se, invece, il costo dell’auto non assegnata è superiore ai limiti sopra indicati, allora il super ammortamento sarà fissato nel limite di questi importi ovvero: 7.230 euro con riferimento al limite generale di 18.076 euro; 10.329 euro con riferimento al limite specifico di 25.823 euro per gli agenti.

Auto in leasing
Per le auto in leasing, il 40% si ripartisce in funzione del periodo massimo di deduzione dei canoni. Per le auto occorre ricordare che tale periodo è dimezzato rispetto agli ammortamenti (24 mesi) solo per quelle a deduzione integrale e per quelle concesse in benefit a dipendenti.

Per quanto riguarda le imprese del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) e delle aree assistite (Molise, Sardegna e Abruzzo) il comma 98 della manovra prevede un’ulteriore agevolazione: un credito d’imposta per 3 anni (gennaio 2016/dicembre 2019)commisurato alla dimensione dell’impresa: 20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese e 10% per le grandi imprese fino a un limite di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, 5 milioni di euro per le medie imprese e 15 milioni di euro per le grandi imprese.