Nella primavera del 2020 il lavoro agile è diventato, nel giro di poche settimane, la modalità operativa di milioni di persone. La normativa italiana si è trovata così ad applicare a un contesto del tutto nuovo un impianto legislativo pensato per uffici, capannoni, cantieri - luoghi fisici, sotto il controllo diretto del datore di lavoro. Cinque anni dopo molte aziende si muovono ancora con una certa incertezza. Cosa sono davvero tenute a fare quando un dipendente lavora dal salotto di casa propria, o da una cucina trasformata in postazione di fortuna?
Gli obblighi non spariscono. Cambiano forma
Il Testo Unico sulla sicurezza, il D.Lgs. 81/2008, non prevede alcuna esenzione per chi lavora da remoto. Il datore di lavoro resta responsabile della salute e della sicurezza del dipendente, anche quando la prestazione si svolge fuori dai locali aziendali - questo è il punto fermo. Cambia però il modo in cui questa responsabilità si esercita in concreto, e qui le cose si complicano. Non è pensabile effettuare sopralluoghi quotidiani nell'abitazione privata di ciascun lavoratore, e la normativa lo riconosce apertamente: per lo smart working si applica un regime di valutazione dei rischi semplificato rispetto a quello previsto per la sede fisica. Un regime che si basa in larga parte su un'informativa scritta, consegnata al lavoratore, con indicazioni sui rischi generali e specifici legati a quella particolare modalità di esecuzione del rapporto.
Il documento che tiene insieme tutto
Ogni azienda, indipendentemente dalle dimensioni, deve redigere il documento di valutazione dei rischi - nella prassi quotidiana degli addetti ai lavori, quasi sempre chiamato semplicemente dvr. Va aggiornato quando cambiano le condizioni operative dei lavoratori, e il passaggio strutturale al lavoro da remoto rientra pienamente in questo caso. Non è un adempimento puramente formale, o almeno non dovrebbe esserlo: il documento deve contenere un'analisi effettiva dei rischi legati alla postazione domestica, per quanto sia possibile valutarli a distanza. Ergonomia della postazione, esposizione prolungata a videoterminali, rischio elettrico legato agli impianti dell'abitazione. Diverse aziende, soprattutto quelle più strutturate, hanno integrato questa valutazione con questionari di autovalutazione compilati direttamente dai dipendenti - uno strumento che la normativa ammette proprio per superare l'impossibilità materiale di un sopralluogo diretto.
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Videoterminali e postura: il rischio che si tende a sottovalutare
Guardando ai dati sulle patologie professionali emergenti, la sorveglianza sanitaria legata all'uso prolungato di videoterminali resta uno degli aspetti più trascurati nella gestione ordinaria dello smart working. In ufficio l'azienda controlla direttamente l'ergonomia delle postazioni: sedie regolabili, altezza degli schermi, illuminazione adeguata. A casa questi elementi sfuggono quasi del tutto al controllo del datore di lavoro, che può solo raccomandare buone pratiche attraverso l'informativa obbligatoria - senza però poter verificare, nella realtà, che vengano seguite. Il risultato, segnalato da diversi osservatori del settore, è un aumento dei disturbi muscoloscheletrici legati a postazioni improvvisate: un tavolo da pranzo, un divano, sedie non regolabili. Nel medio periodo, questo si traduce in più richieste di visite specialistiche per cervicalgie e problemi posturali.
La responsabilità resta. Cambia lo strumento
Quello che distingue lo smart working dal lavoro in sede, dal punto di vista della sicurezza, non è tanto l'entità della responsabilità del datore di lavoro. È lo strumento attraverso cui questa responsabilità si esercita. In azienda prevale il controllo diretto. Da remoto prevale la prevenzione informativa - formazione specifica, comunicazione chiara dei rischi, disponibilità a fornire attrezzature adeguate quando il lavoratore le richiede. Le aziende più organizzate hanno iniziato a inserire, negli accordi individuali di smart working previsti dalla legge 81/2017, clausole specifiche sulla dotazione tecnica minima garantita, proprio per ridurre il margine di rischio legato a postazioni domestiche non idonee. È un cambio di prospettiva che richiede alle funzioni HR competenze fino a pochi anni fa appannaggio quasi esclusivo dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione - competenze che oggi si intrecciano sempre più con la gestione ordinaria del rapporto di lavoro a distanza.


