A cura della Redazione
Adesso lo dicono anche Le Iene, non sono più alcuni anonimi cittadini attenti ad affermare da anni l’illegittimità delle strisce blu all’interno delle carreggiate. Veramente sono decenni che lo dice già il codice della strada (art. 7 comma 6): “Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico". Per questo, in caso di multa, l´utente può tranquillamente richiedere e vincere il ricorso grazie alla tutela del Codice. Secondo le Iene, da parte dei Comuni, vi è esclusivamente la volontà di incassare i soldi. Secondo molti sindaci, nel momento in cui vengono ridisegnate le strisce blu, la carreggiata automaticamente cambia e si restringe. Al punto che sarebbero i parcheggi a definire la carreggiata. Ma è davvero questo il modo giusto di interpretare la legge? Secondo il Codice, la carreggiata è quella porzione di strada adibita allo scorrimento dei veicoli delimitata da una striscia bianca. Per questo la quasi totalità delle strisce blu ai lati della strada sarebbero irregolari. I giudici ne sono ben consapevoli, e sono innumerevoli le sentenze in cui si attesta che le strisce blu contro le quali si è fatto ricorso sono irregolari. Le vittime di una multa "irregolare", secondo anche il parere dei giudici, vincono il ricorso automaticamente. Ma ecco che la stessa politica si è nel frattempo dotata di un rimedio “burocratico” efficacissimo nel disincentivare tali ricorsi: dall’anno scorso, fra le pieghe della scorsa finanziaria, è stato inserito l’obbligo del pagamento del cosiddetto “contributo unificato” per i ricorsi innanzi al Giudice di Pace, dal costo minimo iniziale di 30 euro, più ulteriori 8 euro di marca da bollo. Che convenienza può avere un cittadino a contestare una multa di 24 euro se ne deve anticipare prima 38, che non verranno rimborsati neanche in caso di vittoria? Se invece il ricorso avesse esito negativo, il "trasgressore" dovrà pagare altri 78 euro oltre i 38 già sborsati. La soluzione magari ci sarebbe: non appena viene emessa una qualunque ordinanza o delibera istitutiva di una zona a pagamento all’interno delle carreggiate, basterebbe impugnare al Tar quell’ordinanza, adducendo le motivazioni suddette (violazione e falsa applicazione dell’art. 7 c. 6 C.d.S.). Una sentenza di merito su questa specifica tesi non è stata finora mai emessa, diversamente da quanto invece è avvenuto sempre riguardo alle strisce blu ma rispetto alla necessità del rilascio da parte dell’Amministrazione di un congruo numero di stalli di sosta gratuiti nelle immediate adiacenze di quelli a pagamento (Sentenza Tar Lazio). A.G.