A cura della Redazione
Non tutti, forse, ne sono a conoscenza. Ma il Comune di Torre Annunziata, con un´ordinanza emessa dal dirigente del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) datata 30 aprile 2013, ha vietato ai possessori di cani di recarsi sulle spiagge e negli stabilimenti balneari della città oplontina con al seguito l´amico a quattro zampe, seppur munito di museruola e guinzaglio. La motivazione risiede in ragioni di igiene pubblica. Contro tale provvedimento, due associazioni animaliste, la EARTH e l´OIPA ITALIA ONLUS, hanno presentato ricorso al Tar Campania per chiedere la previa sospensiva e l´annullamento dell´atto. Ad un primo esame dei giudici amministrativi, la questione si presenta piuttosto delicata e difficile da dirimere. I ricorrenti ritengono la prescrizione «non proporzionata e soprattutto ovviabile con l’applicazione delle ordinarie regolamentazioni in tema di governo degli animali di affezione per quanto attiene, in particolare, alla rimozione delle deiezioni». Di parere opposto i giudici, che sottolineano invece la legittimità della disposizione «atteso che le cautele da osservare in tema di gestione degli animali, specie per ciò che riguarda i loro bisogni fisiologici, se possono risultare sufficienti sulle strade pubbliche, non appaiono in linea con l’utilizzo balneare dei litorali marini. Sulle strade, infatti - si legge nell’ordinanza del Tar -, si procede con indumenti e con i piedi calzati, mentre sulle spiagge si sosta, a diretto contatto con la spiaggia; i lidi sabbiosi, infatti, sono luogo di incontro e di giochi dei minori (che utilizzano direttamente la sabbia), dovendosi sottolineare (ed il rilievo è decisivo) che, in generale, la fruizione di tali spazi avviene con abbigliamenti che lasciano scoperte intere zone cutanee, dunque esposte a rischio di contatto con incontrollati escrementi ed urine canine». I giudici puntualizzano, poi, che «circa la doglianza relativa al principio di proporzionalità, lo stesso non risulta violato sia per l’apicale valore dell’igiene e salute umana, sia perché lo stesso Comune, liberalizzando l’accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporti, mostra di discernere le varie situazioni, graduando le limitazioni». In definitiva, il Tar respinge il ricorso delle due associazioni, tuttavia evidenziando la necessità di procedere ad una trattazione di merito, fissata nell´udienza pubblica del 20 febbraio scorso. Resta da attendere, a questo punto, solo l’esito finale della vicenda, sul quale terremo informati i nostri lettori. DOMENICO GAGLIARDI