Pubblichiamo le considerazioni del senatore del M5Stelle Orfeo Mazzella sulla crisi politico-amministrativa di Torre Annunziata. Un intervento - va detto - lunghissimo, ma che vale la pena di leggere perché spiega in modo esaustivo e completo la complessa vicenda che sta interessando la città, non solo dal punto di vista politico ma anche - se non soprattutto - amministrativo.
L'intervento del sen. Orfeo Mazzella
Una premessa, perché il titolo non venga frainteso: l’omertà di cui parlo non è quella del Sindaco, e non è quella della città. Non sto dicendo che il Sindaco taccia o copra, e tantomeno che Torre Annunziata sia una città omertosa - Torre Annunziata è la prima vittima di Palazzo Fienga, non la sua complice -. Sto parlando dell’omertà di chi, in cinquant’anni, aveva strumenti, ruolo, potere per intervenire e non è intervenuto: istituzioni distratte, controlli aggirati, vigilanze allentate, silenzi prolungati nelle stanze giuste. È quella che è caduta solo in parte con l’edificio. Ed è di quella, non di altre, che qui si discute. E si discute non per processare nessuno, ma per offrire alla città un linguaggio comune con cui leggere ciò che le sta accadendo — perché senza un linguaggio comune, ogni rinascita resta uno slogan.
Su torresette.news, nella giornata di ieri, il direttore Antonio Gagliardi ha consegnato alla città una lettura politica della vicenda di una lucidità che merita riconoscimento. Le pagine che seguono non si sovrappongono al suo lavoro: provano a integrarlo da un’altra angolatura. Il giornalismo civile chiama la città a una presa di coscienza politica e ricostruisce con onestà — anche dolorosa — la storia recente di Torre Annunziata, ricordando che questa comunità non era ferma né abbandonata prima dell’attuale amministrazione: aveva già camminato, aveva già cambiato volto, sotto governi cittadini che oggi non meritano di essere sbrigativamente liquidati. Il diritto amministrativo, qui, prova a fornire le coordinate tecniche di quella stessa presa di coscienza. Ma c’è anche un terzo piano, che non posso tacere: una postura politica. Quella di chi sceglie di non assecondare la piazza che chiede di “ritirare le dimissioni”, non perché disprezzi la piazza — la piazza, in democrazia, è sempre legittima — ma perché crede che, in un momento come questo, la cittadinanza vada accompagnata verso un livello più alto di consapevolezza, non confermata nei riflessi che ha.
Lo scrivo, e lo scrivo in prima persona, perché sono figlio di questa città e perché siedo in Parlamento anche grazie ai voti dei torresi. Non posso permettermi di trattare questa vicenda come un osservatore esterno: ne sono parte, doppiamente. Come cittadino di Torre Annunziata che ha visto crescere e morire generazioni davanti a Palazzo Fienga; e come Senatore della Repubblica che da quei cittadini ha ricevuto un mandato a rappresentare, sì, ma anche — quando serve — a dire ciò che si fatica ad ascoltare. Non parlo da fuori: parlo da dentro, e proprio per questo mi assumo la responsabilità di parole che non cercano l’applauso.
Sono tre piani distinti — la lettura politica, la lettura istituzionale, la postura civile — ma camminano nella stessa direzione: restituire a Torre Annunziata un linguaggio pubblico all’altezza dei problemi che attraversa.
Da qualche giorno, a Torre Annunziata, è in corso un virtuale confronto pubblico che coinvolge il Procuratore della Repubblica e il Sindaco dimissionario. Il Procuratore Fragliasso, dal palco istituzionale dell’abbattimento di Palazzo Fienga, ha parlato di “troppe ombre, troppe contiguità con la criminalità organizzata, troppe inammissibili inerzie e finanche illegalità” — e ha specificato dove: “in seno alla stessa amministrazione comunale”. Il Sindaco Cuccurullo ha risposto prima con un comunicato il 5 maggio, contestualmente all’annuncio delle dimissioni, e ieri con una conferenza pubblica nel centro storico, articolando una difesa in più punti.
Vorrei provare a fare una cosa che credo manchi nel dibattito pubblico reale di questi giorni: prendere le parole del Sindaco una per una e confrontarle con la domanda che, in questo momento, la legge sta facendo all’amministrazione comunale di Torre Annunziata. Perché è proprio lì che il discorso si è spostato di lato. E quando un discorso si sposta di lato, di solito è perché al centro c’è qualcosa che non si vuole guardare.
La domanda della legge
Prima di entrare nel merito mettiamoci d’accordo su una cosa, perché è il punto da cui dipende tutto. Lo scioglimento di un’amministrazione comunale per infiltrazioni mafiose — previsto dall’articolo 143 del Testo Unico degli Enti Locali — non è una pena.
Non è un giudizio penale. Non è una sanzione contro persone. E proprio perché non lo è, non si occupa di accertare colpe individuali.
Detto così suona strano, lo so: se non si accertano colpe, di cosa stiamo parlando? Provo a spiegarlo con calma, perché è precisamente qui che la difesa del Sindaco prova a spostare il discorso, ed è precisamente qui che il discorso non deve andare.
Nel nostro ordinamento esistono due strumenti diversi, che servono a cose diverse e non vanno confusi. Il primo è il processo penale, che guarda alla persona. Cerca un colpevole, valuta la sua condotta, accerta il dolo o la colpa, applica una pena. Per condannare qualcuno servono prove “oltre ogni ragionevole dubbio”, servono fatti specifici, serve un nome, un’azione, una responsabilità individuale. Se manca anche solo uno di questi elementi, la persona è giustamente assolta. È il sistema che protegge ciascuno di noi dall’essere punito ingiustamente, ed è una conquista di civiltà a cui non rinunceremmo mai.
Il secondo strumento è la misura di prevenzione amministrativa, e l’articolo 143 appartiene a questa famiglia. Non guarda alla persona: guarda all’apparato istituzionale. Non chiede “chi ha sbagliato?”: chiede “questo apparato sta funzionando come deve?”. Non punisce nessuno: rimuove un organo collettivo — il Consiglio comunale nel suo insieme — quando ci sono elementi concreti per ritenere che quell’organo non sia più in grado di tenere a distanza la criminalità organizzata.
La differenza è netta, e ha una ragione profonda. La mafia, nei territori dove è radicata, raramente opera attraverso un patto esplicito con questo o quel sindaco. Opera in modo molto più sottile: occupa spazi vuoti, sfrutta omissioni, si infila in pieghe amministrative, beneficia di affidamenti distratti, di controlli aggirati, di vigilanze allentate, di silenzi prolungati. Se il legislatore avesse detto “sciogliamo un’amministrazione comunale solo quando troviamo un sindaco colpevole di concorso esterno in associazione mafiosa”, di fatto non si scioglierebbe quasi nessuna amministrazione, perché la prova penale, per ovvie e giuste ragioni, è altissima. E la mafia, intanto, continuerebbe a lavorare indisturbata dentro l’apparato.
Per questo il legislatore ha costruito uno strumento parallelo, che non protegge la singola persona ma la comunità. Uno strumento che dice, in sostanza: se un’amministrazione si rivela incapace di tenere a distanza la criminalità organizzata — per qualunque ragione, sia essa malafede, debolezza, distrazione, sottovalutazione, omissione, mancanza di supervisione — quell’amministrazione va sostituita. Non perché abbia commesso un reato, ma perché in quelle condizioni non è in grado di assolvere alla sua funzione.
È esattamente lo stesso principio che applichiamo, senza problemi, in mille altri ambiti della vita pubblica. Quando un’autorità sanitaria chiude uno stabilimento alimentare per gravi carenze igieniche, non sta dicendo che il proprietario è necessariamente un criminale: sta dicendo che, in quelle condizioni, lo stabilimento non può continuare a operare. Quando un giudice sospende un genitore dalla potestà genitoriale per inadeguatezza, non lo sta condannando: sta proteggendo il minore. La logica della prevenzione è questa: non si tratta di stabilire colpe, si tratta di evitare danni.
Lo scioglimento di un’amministrazione comunale funziona nello stesso modo. Il Sindaco non viene “condannato”: viene rimosso, insieme a tutto il Consiglio, perché in quelle condizioni l’apparato non è più in grado di funzionare libero dai condizionamenti dei clan. Tant’è vero che — ed è il dettaglio decisivo — lo scioglimento può scattare anche quando non esistono procedimenti penali a carico di alcun amministratore. Anzi, può scattare persino su fatti per i quali, in sede penale, c’è stata archiviazione o assoluzione. Non perché la giustizia amministrativa contraddica quella penale, ma perché stanno rispondendo a due domande diverse: la penale chiede “questa persona ha commesso un reato?”, l’amministrativa chiede “questo apparato è permeabile?”. Sono due domande legittime entrambe, ma diverse. E ciascuna ha bisogno della propria risposta.
Non è un’opinione: è giurisprudenza pacifica
Quanto ho detto finora non è una mia ricostruzione né una tesi di parte. È, parola per parola, ciò che la giurisprudenza italiana — dai giudici amministrativi alla Corte Costituzionale, dalla Cassazione alla dottrina più autorevole — afferma da oltre trent’anni in modo così uniforme che il Consiglio di Stato la definisce “pacifica giurisprudenza”. Vale la pena fermarsi un momento, perché è il punto in cui tutta la difesa fondata sulle “responsabilità individuali” si scontra con un muro costruito non da un editorialista, ma dalle massime istanze giurisdizionali della Repubblica.
La Corte Costituzionale, sentenza n. 103 del 1993 — la pronuncia fondativa, mai smentita — qualificò lo scioglimento ex art. 143 come misura “caratterizzata da rilevanti aspetti di prevenzione sociale per la sua ricaduta sulle comunità locali che la legge intende sottrarre, nel suo complesso, alla influenza della criminalità organizzata”, e respinse tutte le questioni di legittimità sollevate. La Corte riconobbe espressamente che lo strumento è coerente con la Costituzione proprio perché non è una sanzione personale, ma un presidio a tutela della funzionalità dell’amministrazione pubblica e dell’ordine democratico locale.
Il Consiglio di Stato ha sviluppato da quella base un orientamento che la stessa Sezione Terza definisce, in più decisioni, “granitico” e “pacifico”. Cito solo le formule più nette, perché parlano da sole.
Sentenza n. 1266 del 2012: la misura “non è di tipo sanzionatorio, ma preventivo”, e quindi gli elementi che la fondano “non devono necessariamente concretarsi in situazioni di accertata volontà degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, né in forme di responsabilità personali, anche penali, degli amministratori”.
Sentenza n. 2895 del 2013: per giustificare lo scioglimento “può essere sufficiente allo scopo anche soltanto un atteggiamento di debolezza, omissione di vigilanza e controllo, incapacità di gestione della macchina amministrativa da parte degli organi politici che sia stato idoneo a beneficiare soggetti riconducibili ad ambienti controindicati”.
Sentenza n. 727 del 2014: il procedimento ha “natura preventiva e cautelare”, e gli interessi tutelati “non concernono, se non indirettamente, persone, ma la complessiva rappresentazione operativa dell’ente locale e, quindi, in ultima analisi, gli interessi dell’intera collettività comunale”.
Sentenza n. 5782 del 2017 (caso Brescello): “non è necessario provare la consapevolezza degli amministratori locali in ordine ai benefici di cui hanno usufruito i clan malavitosi, essendo sufficiente dimostrare l’assenza di adeguate contromisure adottate dall’Amministrazione locale”.
Sentenza n. 6918 del 2019: “l’adozione della misura dissolutoria è legittima sia nel caso di diretto coinvolgimento dell’apparato politico-amministrativo, sia anche nel caso di ‘inadeguatezza’ dello stesso nel regolare compimento dei poteri di vigilanza”.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 1747 del 2015, applicando lo stesso principio anche all’incandidabilità conseguente allo scioglimento, ha chiarito che si tratta di “misura interdittiva temporanea” di carattere “cautelare”, non sanzionatorio, volta a “salvaguardare beni primari dell’intera collettività nazionale”, non a punire individui.
Da questa giurisprudenza emergono tre principi che chiudono definitivamente il discorso sulle “responsabilità individuali” come terreno di difesa.
Primo principio: la valutazione è oggettiva, non soggettiva. Il giudice amministrativo non guarda dentro la testa dell’amministratore. Non chiede se sapeva, se voleva, se era in buona fede. Guarda l’apparato e si chiede se ha tenuto. Lo scrive il Consiglio di Stato in modo testuale: l’amministrazione statale “non è neppure tenuta a svolgere indagini di natura soggettiva sul comportamento degli amministratori locali”. È una scelta consapevole del legislatore, perché la prova della consapevolezza è la prova del concorso esterno in associazione mafiosa, e quella è materia penale — affidata, quella sì, al Procuratore della Repubblica —. Lo scioglimento è un’altra cosa, e proprio per questo non chiede ciò che il penale chiede.
Secondo principio: gli elementi vanno valutati nel loro insieme. È forse il punto più importante per smontare la difesa “punto per punto”. Il Consiglio di Stato lo ripete in modo identico in decine di pronunce: gli elementi “non vanno valutati atomisticamente, ma nel loro complesso”, perché “è soltanto dall’esame complessivo che si può ricavare il quadro e il grado del condizionamento mafioso”. Tradotto: non è ammissibile la strategia di prendere ogni singolo fatto, dimostrare che da solo non basterebbe, e concludere che quindi non c’è condizionamento. La domanda non è “questo singolo fatto è una prova?”. La domanda è “l’insieme di questi fatti, presi sistematicamente, descrive un’amministrazione in grado di tenere?”.
Terzo principio: lo standard di prova è la probabilità qualificata, non la certezza. Lo ha scritto il Consiglio di Stato nella sentenza n. 1349 del 2019, e la dottrina lo ha ripreso in coro: il rischio di inquinamento mafioso si valuta “non in base al criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, ma in base al criterio del ‘più probabile che non’”, la regola del giudizio civile, alimentata anche da “dati di comune esperienza”. È un punto che merita attenzione, perché chiarisce un equivoco diffuso. Quando si dice “non ci sono prove”, si intende quasi sempre prove penali — quelle che servono a condannare oltre ogni ragionevole dubbio. Ma il 143 non chiede quello standard. Chiede un altro: che, valutati tutti gli elementi insieme, sia più probabile che no che l’apparato non sia in grado di funzionare libero da condizionamenti. Una soglia diversa, più bassa, e proprio per questo coerente con la finalità preventiva: la prevenzione, per definizione, interviene prima che il danno sia certo.
Tutto questo dice una cosa sola, ma la dice in modo definitivo: chi, davanti a una procedura ex art. 143 in corso, risponde “prima accertate le responsabilità individuali”, non sta opponendo una difesa di merito. Sta chiedendo che la legge sia un’altra. Sta chiedendo che lo scioglimento per infiltrazioni mafiose funzioni come un processo penale — con dolo, prove oltre ogni ragionevole dubbio, responsabilità individuali nominative —. Ma il legislatore, nel 1991, ha scelto consapevolmente di non costruirlo così. E la Corte Costituzionale, nel 1993, ha confermato che quella scelta è conforme alla Carta. Da trent’anni, in Italia, il discorso giuridico su questo punto è chiuso. Riaprirlo ora, in una conferenza stampa, non lo riapre davvero: lo sposta solo, per un momento, fuori dal binario su cui i giudici lo hanno collocato. Ma il binario resta lì. E l’amministrazione di Torre Annunziata, oggi, è precisamente sopra quel binario.
Una nota di onestà intellettuale: parte della dottrina ha sollevato critiche al 143 — sulla genericità della nozione di “elementi”, sulla mancanza di partecipazione procedimentale, sulla discrezionalità ampia —. Sono critiche serie e legittime in sede di riforma. Ma non riguardano il principio preventivo della misura: riguardano l’affinamento dello strumento. Il principio preventivo, in sé, non è mai stato messo in discussione.
Primo punto: “vanno accertate le responsabilità individuali”
È stata la prima reazione, ed è la più rivelatrice. Sembra ragionevole — prima si trovano i colpevoli, poi si giudica — ma è ragionevole solo in apparenza. Perché lo scioglimento per mafia, per come la legge lo costruisce, non parte dall’individuazione di un colpevole: parte da una valutazione complessiva sull’amministrazione.
E qui c’è un paradosso che vale la pena guardare con calma. Se il Sindaco era consapevole di quanto accadeva all’interno dell’apparato comunale, la difesa fondata sulle “responsabilità individuali” è inutile, perché lo scioglimento non richiede quella consapevolezza per scattare. Se invece il Sindaco era davvero inconsapevole, questo non lo salva: lo conferma in pieno proprio nella casella che la giurisprudenza chiama inadeguatezza del vertice politico-amministrativo a svolgere i propri compiti di vigilanza. E quella casella, da sola, secondo il Consiglio di Stato, è motivo sufficiente per intervenire. Non c’è una terza via. La porta è chiusa da entrambi i lati. Ed è chiusa non da me, non dal Procuratore, non dalla politica: è chiusa dalla legge.
Secondo punto: “ho fatto da scudo al PD”
È una frase politica, non giuridica, ma è proprio per questo che merita attenzione. Quando il Sindaco dichiara di aver “fatto da scudo” al Partito Democratico — un partito che, sono parole sue, era arrivato alle elezioni “sotto una pioggia di critiche pesantissime” dopo lo scioglimento del 2022 — sta dicendo qualcosa di molto serio. Sta dicendo, in sostanza: “Sapevo che era un soggetto problematico, e l’ho voluto io nella mia coalizione”.
Capisco la logica politica: si rivendica di aver tenuto unita una coalizione difficile, di aver pagato un prezzo personale. Ma sul piano della domanda che la legge sta facendo, questa rivendicazione produce un effetto opposto a quello cercato. Perché conferma, dalla viva voce del Sindaco, due cose: che il contesto era problematico, e che lui ne era consapevole. A quel punto la domanda non è più “sapeva?”. La risposta gliela ha data lui stesso: sì, sapeva. La domanda diventa l’altra: quali contromisure ha adottato, una volta consapevole, perché quella problematicità non si traducesse in permeabilità dell’apparato comunale ai condizionamenti? Su questo, il comunicato del 5 maggio e la conferenza di ieri tacciono.
Terzo punto: “non è la persona, è il metodo, il luogo, il tempo”
Questa è la critica al Procuratore. Il Sindaco dice di non muovere obiezioni personali al magistrato, ma di contestare la “prassi”: il fatto che certe parole siano state pronunciate in una sede pubblica, in un giorno simbolico, davanti ai ministri. Capisco l’argomento, e in altre circostanze potrebbe anche essere fondato — le sedi istituzionali hanno una loro grammatica, e non è sbagliato discuterla —. Ma c’è un problema: questa critica, posta in questo momento, sposta ancora una volta l’asse del discorso. Si comincia con una contestazione di merito (quello che il Procuratore ha detto è vero o falso?) e si finisce in una discussione di metodo (era il momento giusto per dirlo?). È un movimento elegante, ma è un movimento. E ogni movimento, quando si è seduti su un banco dove la legge sta facendo una domanda precisa, è un modo per non rispondere.
Tra l’altro, una cosa va detta: il Procuratore ha parlato in un momento istituzionale perché di istituzioni stava parlando. E quando ha parlato, ha scelto le parole con cura: ha detto “in seno alla stessa amministrazione comunale”, non “a Torre Annunziata”, non “alla città”. Ha tenuto il bersaglio fermo sull’apparato, non sulla cittadinanza. Discutere se fosse “il luogo giusto” per farlo significa, di fatto, sostenere che certe cose vadano dette altrove — magari sottovoce, magari in altre stanze. Ma quelle stanze, in questa storia, ci sono già: si chiamano Commissione d’accesso, Prefettura, Ministero dell’Interno. E stanno lavorando.
Quarto punto: “Sono abbastanza positivo sugli atti amministrativi compiuti. Se ci sono delle responsabilità individuali, vanno accertate”
Questa frase, pronunciata in conferenza, è forse la più problematica di tutte. Non per la persona del Sindaco, ma per il ruolo che ha ricoperto. E qui dobbiamo essere precisi, perché è un punto in cui ogni parola conta. Il Sindaco dice: “se ci sono responsabilità individuali, vanno accertate”. Verissimo. Accertare responsabilità penali individuali tocca alla magistratura, non a Lui — su questo nessuno può dargli torto —. Ma l’argomento è incompleto, perché il Sindaco non aveva il compito di accertare quelle responsabilità: ne aveva un altro, scritto nero su bianco nella legge.
L’articolo 50 del TUEL è di una chiarezza disarmante. Comma 1: “Il sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune”. Comma 2: “sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti”. Comma 10: “nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali”.
Tre verbi, tre compiti precisi: essere responsabile, sovrintendere, nominare. Non sono parole mie, sono le parole della legge. E sono compiti di prevenzione, non di accertamento. La legge non chiede al Sindaco di scoprire chi ha sbagliato dopo che il danno è fatto. Gli chiede di vigilare prima, perché il danno non si faccia.
Quando il vertice di un ente dichiara di essere “abbastanza positivo” sui propri atti amministrativi e contemporaneamente delega ad altri qualunque accertamento di problemi, sta — del tutto involontariamente, ne sono certo — descrivendo una postura che la giurisprudenza riconosce immediatamente: quella dell’inadeguatezza nel regolare compimento dei poteri di vigilanza. Lo dico senza alcuna intenzione polemica: è una constatazione tecnica. Se il vertice dichiara di non aver visto problemi sotto la propria amministrazione, e nello stesso tempo riconosce che potrebbero esserci responsabilità da accertare altrove, sta confermando, dalla sua stessa bocca, che i tre verbi della legge — essere responsabile, sovrintendere, nominare — non hanno funzionato come avrebbero dovuto. Perché se avessero funzionato, quelle responsabilità il Sindaco non avrebbe avuto bisogno di delegarle: le avrebbe già conosciute, intercettate, prevenute.
È a questo che si riferisce il sottotitolo di questo articolo. Spettava. Non spettava al Sindaco accertare responsabilità penali — quello no, e nessuno glielo ha mai chiesto. Spettava al Sindaco sovrintendere. È la parola della legge. Ed è ciò per cui la cittadinanza lo aveva eletto.
Quinto punto: “legalità e sviluppo insieme. Senza il secondo, il primo diventa retorica”
Sull’ultimo passaggio mi limito a un’osservazione, perché il punto è delicato. È vero che la legalità senza prospettive di sviluppo rischia di diventare astratta — è un tema serio, di lungo periodo, che riguarda interi pezzi del Mezzogiorno e non si risolve in una conferenza stampa —. Ma è anche vero che, quando questo tema viene introdotto nel mezzo di una discussione su un possibile scioglimento per infiltrazioni mafiose, produce un effetto preciso: relativizza l’urgenza della legalità subito, in nome della legalità domani.
Il Procuratore aveva detto, testualmente: “meno cerimonie, meno dichiarazioni di principio e più azioni concrete”. La risposta — “legalità e sviluppo insieme” — è, con tutto il rispetto, una dichiarazione di principio. È esattamente quello che il Procuratore aveva chiesto di non fare.
Una direzione, non un applauso
A questo punto del ragionamento credo si veda con chiarezza una cosa che vorrei dire ad alta voce, perché è il senso vero per cui ho scritto queste pagine: il problema di Torre Annunziata, oggi, non è il Sindaco. Il Sindaco è solo il punto in cui la crisi si è resa visibile. Il problema è la distanza tra ciò che la legge chiede a un’amministrazione e ciò che la nostra città, da decenni, ha imparato ad accettare come “normale” — affidamenti distratti, controlli aggirati, nomine non valutate, silenzi prolungati nelle stanze giuste. Questa distanza non si colma cambiando un nome sulla porta del Sindaco. Si colma costruendo, insieme, un linguaggio comune: una grammatica condivisa che permetta a chiunque, dal cittadino al consigliere al funzionario, di riconoscere subito quando un atto amministrativo è “in regola con la legge” e quando invece sta scivolando verso quella permeabilità che la giurisprudenza, da trent’anni, chiama inadeguatezza del vertice.
Le coordinate tecniche di una rinascita istituzionale, in questa materia, esistono già: sono scritte nell’art. 50 e nell’art. 143 del Testo Unico, sono state tradotte in trent’anni di sentenze, sono accessibili a chiunque voglia leggerle. Il problema non è che mancano. Il problema è che non sono mai entrate davvero nella conversazione pubblica della città.
Si è parlato — giustamente, doverosamente — di camorra, di clan, di delitti. Non si è parlato abbastanza di vigilanza amministrativa, di poteri di sovrintendenza, di valutazione delle nomine, di standard di legalità degli atti. Eppure è esattamente lì che la mafia, nei territori dove è radicata, svolge il suo lavoro più efficace. Non con le pistole: con le omissioni.
Per questo l’uscita da questa crisi non passa per una piazza che applaude, e nemmeno per una piazza che fischia. Lo dico con un certo coraggio, e me ne assumo la responsabilità: la piazza convocata per “reclamare il ritiro delle dimissioni” è un riflesso umano comprensibile, ma non è un argomento istituzionale. Una crisi così non si risolve con il consenso emotivo, neanche se quel consenso è sincero. Si risolve con qualcosa di più paziente e di più duro: un dibattito pubblico vero, esteso a tutti gli strati della città — istituzioni, associazioni, scuole, ordini professionali, parrocchie, sindacati, comitati, semplici cittadini — in cui si impari, insieme, a leggere gli atti di un Comune con gli stessi occhi con cui un giudice amministrativo li leggerebbe. Non perché tutti dobbiamo diventare giuristi, ma perché una città che sa riconoscere un’inadeguatezza amministrativa è una città che la previene; una città che non la riconosce è una città che la subisce, e prima o poi la paga.
È questo l’empowerment di comunità che, mi pare, manca a Torre Annunziata da troppo tempo. Non l’orgoglio difensivo, non il vittimismo, non il populismo dei “siamo tutti uniti contro qualcuno”. Ma la consapevolezza tecnica e civile dei propri strumenti. Sapere cosa può chiedere un cittadino al proprio Comune. Sapere cosa deve fare un consigliere comunale. Sapere quando un affidamento è anomalo, quando una nomina è sospetta, quando un silenzio è eloquente. Sapere, insomma, cosa significa la parola sovrintendere — non in astratto, ma rispetto al proprio quartiere, alla propria scuola, alla propria strada.
La cittadinanza torrese ha già dimostrato, in molti momenti della sua storia, di saper essere all’altezza di cose grandi. Adesso le si chiede una cosa che sembra piccola e invece è essenziale: smettere di delegare la legalità a chi viene eletto, e iniziare a pretenderla, riconoscerla, custodirla giorno per giorno. Non in piazza, dove la presenza è breve e il giudizio si fa caldo, ma nel lavoro lento dei tavoli, delle assemblee, delle commissioni, dei comitati di quartiere, delle associazioni che sanno leggere un bilancio comunale. Perché lo scioglimento, quando arriva, è sempre un fallimento collettivo — non del solo Sindaco, ma dell’intera comunità che non ha avuto, prima, gli strumenti per dirsi: qui qualcosa non va. La prevenzione, quella vera, comincia molto prima di una Commissione d’accesso. Comincia in una città che ha imparato a guardarsi — e a darsi gli strumenti, anche quelli tecnici, per farlo —.
È a questo, mi pare, che il lavoro di chi scrive sui giornali, di chi scrive sulla legge e di chi — come me — è stato chiamato dalla città a rappresentarla in Parlamento può concorrere insieme: a costruire, fuori dalle stanze del potere e fuori dalla pressione delle piazze, le competenze civili senza le quali nessuna riforma, dall’alto, terrà. È un lavoro che non si fa con una conferenza stampa né con un comizio: si fa con la pazienza di chi sa che l’omertà sistemica si scioglie un atto alla volta, una nomina alla volta, un controllo alla volta. È a questo lavoro che intendo restare a disposizione, finché la mia città vorrà ascoltarlo.
La domanda che resta
Provo a tirare le fila. Il Procuratore ha posto una questione istituzionale precisa. La Commissione d’accesso ha completato il suo iter. Il Prefetto ha firmato. La proposta di scioglimento è ora sul tavolo del Ministro dell’Interno. La domanda a cui tutto questo procedimento sta cercando di rispondere è una sola: l’amministrazione comunale di Torre Annunziata, oggi, è in grado di funzionare libera dai condizionamenti della criminalità organizzata? Non “chi è il colpevole”. Non “il Sindaco è una brava persona”. Non “il Procuratore ha scelto il momento giusto”. Non “esiste un metodo corretto per dirlo”. Non “la legalità da sola basta”. Una sola domanda.
E quella domanda merita una risposta dello stesso registro: chiara, sostanziale, fondata sui fatti. Sulle azioni adottate, sulle contromisure messe in campo, sui controlli effettuati, sugli affidamenti verificati, sulle segnalazioni raccolte, sulle nomine valutate.
Il Procuratore Fragliasso ha avuto il coraggio di nominare le cose con il loro nome, in una sede pubblica, davanti ai ministri della Repubblica. Ha pagato in termini di esposizione personale per averlo fatto. Al Sindaco, oggi, si chiede semplicemente di rispondere alle stesse cose — non con altrettanto coraggio, perché il coraggio non si pretende, ma almeno con altrettanta precisione.
Perché la cittadinanza, in questo momento, è chiamata a orientarsi tra due posizioni. E l’unico modo onesto di orientarsi è chiedersi: chi sta rispondendo alla domanda che la legge sta facendo, e chi invece sta rispondendo a una domanda diversa? Su un fatto così, il silenzio sui contenuti — coperto da molte parole sul metodo — non è una difesa: è già, in qualche misura, una risposta. Il fortino di Palazzo Fienga è caduto in un giorno. Le contiguità che lo hanno reso possibile per cinquant’anni richiederanno più tempo. E richiederanno, prima di tutto, che chi ha responsabilità istituzionali smetta di parlare di sé, e cominci a parlare dell’apparato che ha guidato. Cade Palazzo Fienga. L’omertà di chi poteva, e doveva, vedere — e non ha visto — no. Non ancora.


