A cura della Redazione

Gara per l’affidamento del servizio di gestione dei tributi, il Consiglio di Stato dà ragione al comune di Torre Annunziata e boccia il ricorso della Soget.

Una sentenza in linea con quella del Tar Campania, che aveva già bocciato il precedente ricorso della Soget, ma opposta rispetto alla deliberazione dell’Anac che, in data 4 aprile 2019, aveva accolto – come riportato dal nostro articolo in data 10 aprile -  la tesi difensiva della società esclusa, ritenendo che “non sussistono i presupposti per l’annotazione nei confronti della Soget SpA del provvedimento di esclusione dalla gara disposto dalla Stazione Appaltante” (il comune di Torre Annunziata, ndr)…”.

Il tutto nasce dalla decisione della Commissione di gara che, nell’ambito della verifica della documentazione presentata dalle società partecipanti al bando di gara (importo di 4 milioni e mezzo), esclude la Soget per falsa dichiarazione del suo legale rappresentante.

La domanda che ora ci si pone è: “Il Consiglio di Stato, al momento della sentenza, era a conoscenza della deliberazione da parte dell’Anac?”. Tutto lascia supporre di no, visto che non ne fa menzione nel dispositivo di sentenza, anche se in più di un punto tira in ballo l’Anticorruzione con riferimento ad altre sue deliberazioni.

Dopo il doppio ricorso respinto alla Soget, il comune di Torre Annunziata  si trova di fronte ad un bivio. Applicare le sentenze del Tar e del Consiglio di Stato oppure dar seguito alla deliberazione dell’Anac? Indubbiamente i due organi giurisdizionali hanno un peso maggiore rispetto all’Anac (organismo di trasparenza amministrativa). Ma se per l’Anac la Soget non andava esclusa dalla gara, come conciliare le due opposte decisioni?